Art. 4.
(Statuto).

      1. La Fondazione è dotata di uno statuto, che ne specifica le finalità ai sensi dell'articolo 2.
      2. Lo statuto della Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione, a

 

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maggioranza assoluta dei componenti, entro sei mesi dall'insediamento, ed è sottoposto all'approvazione del Ministro per beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla ricezione dello statuto stesso.
      3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i successivi quindici giorni, nomina uno o più commissari, che provvedono alla sua adozione nel termine di due mesi dall'accettazione della nomina.